Art. 14.
(Organizzazione e svolgimento del servizio sanitario).

      1. Fin dall'inizio, all'intervento sanitario si accompagna la presa in carico della persona che ne fruisce. All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodiche e frequenti visite, indipendentemente dalle richieste degli interessati.
      2. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
      3. Nel rispetto della dignità dei pazienti, ogni intervento medico si deve attenere alle regole sul consenso informato, salvo i casi di trattamento sanitario obbligatorio.
      4. Il responsabile sanitario, quando ritiene che la salute dei reclusi e del personale non possa essere garantita con altri sistemi precauzionali, dispone l'isolamento delle persone affette da malattia contagiosa.
      5. I servizi specialistici ed, in particolare, quelli di assistenza psichiatrica, delle tossicodipendenze e della alcoologia, operano una propria presa in carico dei soggetti e svolgono la loro attività in autonomia dal servizio sanitario interno.

 

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